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Fondamento giuridico

Fondamento giuridico

Da gennaio 2002 i produttori e gli importatori di bottiglie di vetro pagano una tassa di smaltimento anticipata (TSA). Il denaro viene poi rimborsato ai comuni, ai consorzi e ad altre istituzioni che raccolgono il vetro usato. La TSA contribuisce a coprire i costi per la raccolta del vetro usato.

L'Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) ed in particolare la tassa di smaltimento anticipata per imballaggi per bevande in vetro (TSA), mirano a ripartire i costi derivanti dallo smaltimento ed in particolare dalla riutilizzazione del vetro usato, secondo il principio di causalità (chi inquina, paga).

Con l'aiuto della tassa di smaltimento anticipata per imballaggi per bevande in vetro, si tiene conto dei principi espressi nella legge per la protezione dell'ambiente:

  • La produzione di rifiuti deve essere evitata per quanto possibile.
  • I rifiuti devono essere riciclati per quanto possibile.
  • I rifiuti devono essere eliminati ecologicamente e, per quanto ragionevolmente possibile, all' interno del paese.

L'Ordinanza sugli imballaggi di bevande si basa sulla Legge per la protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (Art. 30a, lettera b, Art. 30b, capitolo 2, Art. 32a a 39, capitolo 1 ed Art. 46 capitolo 2).

Le definizioni precise, della tassa di smaltimento anticipata per imballaggi per bevande in vetro, sono riportate nell'Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB), capitolo 4 e successivi.

Downloads / Links

Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) 814.621
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001238/index.html

Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPA) 814.01
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830267/index.html

Ordinanza relativa all’ammontare della tassa 814.621.4
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011762/index.html